RIMBORSO TICKET DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) PER I DIPENDENTI ED I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO ISCRITTI A PMI SALUTE
A partire dal 1° gennaio 2026, PMI Salute rimborsa integralmente, ed in forma diretta, il costo dei ticket sanitari a carico dell’iscritto (lavoratore assicurato e nucleo familiare fiscalmente a carico). Per ticket sanitari (a compartecipazione della spesa sanitaria)si intende una quota di partecipazione alla spesa sanitaria, introdotta in Italia da oltre un quarantennio, che gli assistiti pagano per le prestazioni erogate (visite mediche, esami e farmaci), il cui costo è coperto in parte dallo Stato.
Sono ammessi al rimborso i ticket per l’esecuzione delle seguenti prestazioni erogate in strutture sanitarie diagnostiche e/o in aziende ospedaliere del SSN oppure in strutture con esso convenzionate in assistenza diretta:
- visite specialistiche;
- indagini di laboratorio (esami del sangue e delle urine);
- diagnostica strumentale, compresa l’alta diagnostica (medicina nucleare e PET- Tomografia a Emissione di Positroni);
- ricoveri ospedalieri (ove richiesti);
- prestazioni fisioterapiche;
- consulenza e assistenza psicologica o psicoterapia;
- chemioterapia, radioterapia e dialisi;
- accessi al Pronto Soccorso.
ESCLUSIONI
Non sono invece ammessi al rimborso i ticket riguardanti:
- farmaci (di qualsiasi genere);
- prestazioni in intramoenia;
- acquisto di materiale sanitario, presidi medici e/o protesi;
- prestazioni odontoiatriche.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai fini del rimborso, è necessario allegare online la seguente documentazione:
- copia della prescrizione medica (elettronica o con l’indicazione del NRE – Numero Ricetta Elettronica), con il quesito diagnostico indicante la patologia presunta o accertata, secondo gli standard indicati dal Ministero della Salute (ICD-CM International Classification of Diseases – Clinical Modification);
- copia fiscale della ricevuta di pagamento del ticket.
Il diritto a richiedere il rimborso dei ticket si prescrive decorsi 90 giorni dalla data che compare sulla ricevuta di pagamento.
Il massimale rimborsabile pergli iscritti ed il proprio nucleo familiare fiscalmente a carico è stato fissato dal Fondo nella cifra di euro 500,00/anno.
PMI Salute si riserva la facoltà di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione utile per procedere con il rimborso.
COME OTTENERE IL RIMBORSO
Le richieste di rimborso per i ticket sanitari devono essere inviate direttamente online, attraverso pochi e semplici passaggi, accendendo alla propria Area Riservata sulla piattaforma del Fondo:
- www.pmisalute.it
AREA RISERVATA
AREA AZIENDA
inserire le proprie credenziali se si è già possesso di un account (uguale a quello utilizzato per la gestione del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico). In caso contrario, registrarsi cliccando su Registrazione dipendente (sotto al LOGIN);
- cliccare su RIMBORSO TICKET dalla barra gialla in alto e, successivamente, su AGGIUNGI RICHIESTA DI RIMBORSO;
- Selezionare il beneficiario (dipendente caponucleo o familiare a carico iscritto a PMI Salute) e controllare l’anagrafica del nominativo che apparirà precompilata;
- Procedere con la compilazione in basso dei campi vuoti, relativi alla prestazione effettuata per la quale si sta facendo richiesta di rimborso: TIPO DI PRESTAZIONE (inserire SOLO il codice ICD-10 (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, decima revisione), identificativo della patologia, dall’elenco allegato alla presente comunicazione; DATA PRESCRIZIONE (indicare la data riportata sulla ricetta medica); DATA PRESTAZIONE (indicare la data in cui è stata effettuata la prestazione); IMPORTO RICHIESTO (indicare l’esatto l’importo pagato, presente sulla ricevuta fiscale da allegare); IBAN DEL BENEFICIARIO (digitare il proprio codice IBAN e il nome completo del conto, sulla base delle nuove regole sui bonifici introdotte a partire dal 09.10.2025); inserire, eventualmente, delle NOTE (se presenti). Sarà a cura degli operatori del Fondo compilare i campi: DATA RIMBORSO e IMPORTO RIMBORSATO.
- Allegare copia della prescrizione medica e copia del documento di spesa, come indicato alla voce DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
- Cliccare su INVIAper completare l’operazione di richiesta rimborso.
Per maggiori informazioni e/o dettagli: scrivere all’indirizzo e-mail dedicato ticket@fondopmisalute.it oppure chiamare il numero di telefono 06/8411445.
PREVENZIONE SINDROMI INFLUENZALI 2025-2026
Premessa: terminata lo scorso 31 marzo l’iniziativa in merito alla prevenzione delle sindromi influenzali, il Fondo ha deciso di riproporla; pertanto, a partire dal 1° ottobre 2025 e fino al 31 marzo 2026, PMI Salute supporterà aziende e lavoratori con le seguenti modalità:
- rimborso delle spese di inoculazione del vaccino antinfluenzale per la stagione 2025/2026. PMI Salute ha stabilito nella cifra di € 22,00 (IVA inclusa) il massimale rimborsabile per ciascun lavoratore, iscritto al Fondo entro il 01/01/2025, che potrà usufruire della prestazione dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026.
La presente iniziativa è riservata ai lavoratori iscritti (familiari esclusi).
La documentazione (relativa alle prestazioni effettuate entro il 31 marzo 2026) dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2026; il Fondo rimborserà le aziende in regola con la contribuzione a partire dal 16 aprile 2026, in ordine cronologico (dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso).
Informiamo inoltre che la pratica di rimborso delle prestazioni effettuate entro il 31 marzo 2026 si potrà presentare in anticipo rispetto al 15 aprile 2026, se tutti i lavoratori dell’azienda avranno raggiunto il massimale previsto per il vaccino antinfluenzale (€ 22). PMI Salute procederà, sempre in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda, al relativo pagamento.
RIMBORSO VACCINO ANTINFLUENZALE
Coprendo un arco temporale vasto, la nuova iniziativa fa rientrare tra le spese soggette al rimborso da parte del Fondo quelle sostenute per la vaccinazione antinfluenzale, sulla base delle circolari del Ministero della Salute a sostegno dell’importanza della campagna vaccinale. Si ricorda infatti che la vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione contro l’influenza.
Anche in questo caso, eventuali fatture e/o scontrini in possesso dei lavoratori, che si sottoporranno alla vaccinazione in autonomia presso strutture sanitarie private o farmacie, potranno essere presentate alla propria azienda; quest’ultima provvederà a rimborsare il proprio dipendente in base alle politiche interne all’azienda mentre presenterà la documentazione richiesta dal Fondo come specificato sopra. La cifra rimborsabile per lavoratore rimane fissata in € 22.
Scarica il documento
Contributo una tantum a favore dei figli dei lavoratori iscritti a PMI Salute affetti da disturbi dello spettro autistico di grado 2 e 3 secondo la griglia di criteri di strutture specializzate riconosciute da Sistema Sanitario Nazionale
PREMESSA
Tra le iniziative di quest’anno, il Fondo aggiunge un sostegno alle famiglie dei lavoratori iscritti i cui figli sono affetti da autismo, secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”.
IL CONTRIBUTO
In linea con le finalità della suddetta legge (art. 1), che “prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico”, PMI Salute erogherà un contributo a fondo perduto per cure ed assistenza autismo per un solo anno alle famiglie con figli affetti da autismo, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- il contributo, esclusivamente per l’anno 2025, sarà pari a € 3.000,00 e verrà erogato a sostegno del nucleo familiare e dovrà essere testimoniato con idonea documentazione (punti a, b, c, d in “La documentazione”);
- il contributo sarà erogato ai figli affetti da tale disturbo in età compresa fra i 3 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti;
- il contributo di € 3.000,00 si intende per singolo figlio/a qualora nel nucleo familiare fossero presenti più figli beneficiari, aventi comunque gli stessi requisiti richiesti nella presente comunicazione;
- l’erogazione del contributo avverrà secondo i requisiti di legge e di fiscalità previsti;
- saranno ammesse al contributo le forme di autismo classificate in base alla gravità di livello 2 e 3, secondo i parametri già dichiarati in base alla valutazione dello spettro autistico. Per classi 2 e 3 si intendono: forme moderate (2) e gravi (3);
- nei casi in cui vengano rilasciati i privilegi prescritti dalla Legge 104/1992, si richiede fotocopia dell’attestazione. La seguente documentazione è di solo supporto generale;
- la documentazione verrà sottoposta al consulente medico del Fondo che stabilirà l’idoneità al contributo;
- tutte le domande in regola con i requisiti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il 31.12.2025, all’indirizzo e-mail dedicato: gestionediretta@fondopmisalute.it.
LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione richiesta per l’accesso al contributo dovrà comprendere:
- a. certificato di stato di famiglia, attestante l’appartenenza del minore nel nucleo familiare;
- b. documenti del minore affetto da disturbi dello spettro autistico;
- c. certificazione da parte di struttura pubblica abilitata con indicazione della diagnosi di autismo e del suo grado di severità (dal livello 2 al livello 3), secondo i criteri indicati dal Sistema Sanitario Nazionale;
- d. attestazione del pediatra /medico di base che dichiari di conoscere la situazione sanitaria del proprio assistito, confermando le suddette dichiarazioni specialistiche.
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Il Fondo rimborsa la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), ove si certifichi il trasferimento dell’embrione nell’utero (Embryo-Transfer).
La metodica usata può essere qualsiasi purché riconosciuta scientificamente ed in grado di creare un embrione vivente in una provetta da laboratorio.
Può essere trasferito in utero anche più di un embrione, per cui potrebbe avvenire una gravidanza gemellare anche multipla.
La prestazione viene concessa alla coppia in cui uno dei due lavoratori sia iscritto al Fondo.
L’età della donna che subisce il trasferimento embrionale deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni e viene concesso per un massimo di tre tentativi nel corso della vita fertile di una donna.
Il Fondo non riconosce il cosiddetto utero in affitto in cui viene utilizzato l’utero di una donna non compresa nel nucleo familiare.
Il Fondo rimborsa massimo tre tentativi, per un importo massimo fino a € 1.400,00 per ogni tentativo.
Tale metodica viene concessa strettamente nel rispetto della legislazione italiana (vedi normativa allegata).
La prestazione è offerta solamente a coppie di sesso diverso legalmente coniugate o conviventi more uxorio.
Nell’ipotesi di sterilità maschile certificata, è concesso altresì l’uso di un gamete maschile diverso dal marito o compagno, reperibile in banche dello sperma certificate e provenienti dall’intera Unione Europea e Regno Unito.
Sono rimborsabili esclusivamente le spese per:
- trattamenti farmacologici praticati per l’induzione della crescita follicolare multipla e i relativi monitoraggi ecografici. Per il rimborso di tali spese è necessario esibire i documenti fiscali, scontrino parlante e/o fattura intestati alla donna. La fattura rilasciata dal centro abilitato ad eseguire tale intervento potrebbe contenere tutto o parte di quanto sopra descritto ed è considerata valida.
- prestazioni medico-chirurgiche riferite alla tecnica della PMA (prelievo degli ovociti e transfer degli embrioni).
I documenti da presentare in copia originale sono:
- stato di famiglia o certificazione anagrafica di famiglia dell’iscritto dal quale risulti la composizione del nucleo familiare (coniuge/convivente more uxorio) e i rapporti di parentela. Copia del piano terapeutico e copia della cartella clinica relativa a ricovero per l’Embryo-transfer.
- per quel che concerne i farmaci e le prestazioni specialistiche, copia della prescrizione dello Specialista richiedente. Esibizione della documentazione fiscale, scontrino parlante e/o fattura intestati alla donna.
La richiesta di rimborso deve avvenire entro tre mesi dal tentativo fallito ed entro sei mesi dal tentativo riuscito con la donna in stato di gravidanza.
Tutte le domande in regola con i requisiti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il 31.12.2024 all’indirizzo e-mail dedicato gestionediretta@fondopmisalute.it
NON AUTOSUFFICIENZA
Il Fondo PMI Salute sostiene il lavoratore colpito da infortunio grave o patologia invalidante, secondo il dettato dei D.M. Turco (legge del 24 dicembre 2007) e Sacconi (legge del 27 ottobre 2009).
È necessario per prima cosa considerare la differenza tra Long Term Care (LTC), che rappresenta la presa in carico di un soggetto per l’intero periodo di vita di non autosufficienza, e la Non Autosufficienza Temporanea o Parziale. Per non Autosufficienza si intende la persona incapace a svolgere in tutto o in parte le attività elementari della vita quotidiana, quali le capacità autonome di: alimentarsi, provvedere all’igiene personale, continenza per urine o feci, deambulazione anche con protesi o carrozzine, uso dei sensi.
Le norme per l’applicazione di questa prestazione sono le seguenti, che indicano peraltro le documentazioni necessarie ad ottenere la copertura. Si ribadisce che il contributo verrà erogato per un solo anno successivo alla dichiarazione di non autosufficienza e non è da intendersi come contributo permanente per la vita:
- il lavoratore che va incontro alla non possibilità di esperire il proprio lavoro per dichiarata non autosufficienza dovrà comunicarlo al Fondo PMI Salute assieme alla descrizione della dichiarata non autosufficienza da parte del proprio medico di base.
- il lavoratore dovrà produrre tutti i documenti sanitari in suo possesso correlati allo stato di non autosufficienza.
- il contributo verrà attivato dopo sei mesi di assenza lavorativa continuativa e da quel momento il lavoratore potrà presentare la documentazione richiesta.
- tutta la documentazione verrà sottoposta al consulente medico del Fondo e al Direttore Generale di PMI Salute ed eventualmente al medico legale o ad un medico del lavoro.
- verranno presi in considerazione solo casi esaminati dai consulenti sanitari con autosufficienza misurata secondo l’indice di Barthel inferiore ai 40 punti (vedi tabella).
Ove necessario si procederà ad una visita in presenza da parte del consulente sanitario anche a casa del lavoratore o in luogo da egli indicato. - il contributo avrà durata di un anno lavorativo a decorrere dal primo giorno di assenza dal lavoro, indipendentemente se sarà o meno intervenuto il licenziamento per giusta causa e l’attivazione di forme di invalidità civile.
- il contributo pari a € 700 verrà erogato esclusivamente per assistenza medica, farmacologica, fisiatrica, infermieristica e dovrà essere testimoniato con idonea fatturazione per il totale della somma erogata.
- si estesa la possibilità anche al pagamento di badanti o assistenti sociali debitamente titolate.
- l’erogazione del contributo decorrerà dal primo giorno dello stato di Non Autosufficienza, con cadenza mensile, riconoscendo quindi alla prima erogazione le mensilità precedenti non erogate.
- Tutte le domande in regola con i requisiti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il 31.12.2024 all’indirizzo e-mail dedicato gestionediretta@fondopmisalute.it.
Per ulteriore comprensione alleghiamo il Barthel Index

