PMI Salute

Statuto

“Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale – PMI SALUTE” – o in breve: “Fondo PMI Salute”

Art. 1 Costituzione e sede

Su iniziativa di Confimi Industria Meccanica, di FIM – Federazione Italiana Metalmeccanici – e di UILM – Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici – nonché in virtù di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese Metalmeccaniche sottoscritto tra le medesime parti, è costituito il “FONDO PMI SALUTE associazione senza scopo di lucro” in breve FONDO PMI SALUTE con sede in Roma.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere costituite sedi secondarie, uffici operativi e di rappresentanza, in tutto il territorio nazionale. Il FONDO PMI SALUTE non ha fini di lucro e ha durata
indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento o liquidazione di cui al successivo art. 14.

Art. 2 Scopi

Il FONDO si propone di realizzare in forma diretta o indiretta prestazioni socio-sanitarie con particolare riferimento a prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il FONDO potrà altresì:
1) negoziare e sottoscrivere accordi, convenzioni e contratti con terzi per l’erogazione di beni e servizi a vantaggio dei beneficiari delle prestazioni rese dal FONDO PMI SALUTE;
2) realizzare studi e pubblicazioni in ogni formato inerenti gli scopi sopra riportati;
3) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi del FONDO;
4) organizzare e gestire attività culturali e di formazione connesse agli scopi del FONDO;
5) compiere qualsiasi atto utile o idoneo al raggiungimento anche indiretto dello scopo associativo;
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto a quelle descritte nel presente articolo 2, è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Soci

Sono Soci del FONDO PMI SALUTE le associazioni di categoria rappresentative delle imprese e le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica, FIM Cisl, UILMilm Uil.
Eventuali ulteriori adesioni al FONDO PMI SALUTE dovranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione e successivamente deliberate dall’assemblea con le maggioranze costitutive e deliberative previste nel presente Statuto.

Art. 4 Beneficiari

Sono Beneficiari dei servizi e delle prestazioni i titolari delle imprese ed i lavoratori dipendenti delle imprese che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica FIM Cisl, Uilm Uil, in regola con i contributi previsti dal presente Statuto, nonché gli altri soggetti che sono indicati nel Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere inseriti tra i Beneficiari delle prestazioni i lavoratori dipendenti di imprese che non adottano in via
prevalente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica, FIM Cisl, UILM Uil ma che con atto sottoscritto e accettato dalle parti firmatarie dichiarino di volersi avvalere delle norme del Contratto relative alle forme di assistenza sanitaria integrativa.

Art. 5 Contribuzioni ed Entrate

Tutti i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4 e le imprese che adottano in via esclusiva o parziale ai sensi del precedente articolo 4 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica FIM Cisl, Uilm Uil, sono tenuti a provvedere alla contribuzione a favore del FONDO PMI SALUTE prevista dal CCNL vigente tempo per tempo e dagli eventuali ulteriori accordi assunti dalle parti, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni, a pena di sospensione dai servizi e dalle prestazioni garantite dal FONDO PMI SALUTE. Il FONDO PMI SALUTE potrà ricevere e gestire, nell’esclusivo interesse dei Beneficiari e per gli scopi previsti al suindicato articolo 2, altre entrate,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali liberalità versate da terzi, contributi diversi, ed incrementi patrimoniali delle gestioni.

Art. 6 Organi
Sono organi del FONDO PMI SALUTE:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente;
d) l’Assemblea;
d) il Collegio Sindacale.
Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.
Tutti gli organi associativi durano in carica tre esercizi e, comunque, fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione è nominato il Segretario Generale al quale, con la medesima delibera di nomina ovvero in corso di mandato, possono essere attribuiti poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere anche la costituzione di comitati a cui delegare attività consultive.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di 12 (dodici) membri.
Il numero dei componenti sarà determinato con la delibera di nomina assunta dall’Assemblea dei Soci ai sensi del successivo articolo 9 ed eletti in modo paritario tra la componente datoriale e sindacale secondo quanto previsto nel Regolamento Attuativo dello Statuto, tra persone appartenenti o meno alle proprie organizzazioni dotate di capacità professionali e indipendenza.
Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede tempestivamente a deliberare la sostituzione designando il primo, o i successivi disponibili, dei non eletti presenti nella lista presentata da ciascuna parte all’ultima Assemblea di nomina. In mancanza, e salvo il diritto di cooptazione, la sostituzione verrà deliberata dall’Assemblea a maggioranza semplice.

In ogni caso, il consigliere e/o i consiglieri così nominati termineranno il loro incarico insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina. Qualora per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla metà, l’intero Consiglio è considerato decaduto e dovrà essere tempestivamente
rinnovato dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ed amministra il FONDO PMI SALUTE con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo eventuali limitazioni imposte
dall’Assemblea dei Soci per singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, nomina il Segretario Generale del FONDO PMI SALUTE.
Le modalità di convocazione, e la gestione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, sono disciplinate nel Regolamento Attuativo dello Statuto.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà poi sottoscritto dal segretario e dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, purchè sia consentito di verificare l’identità degli intervenuti e che sia garantito loro l’intervento ed il diritto a partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, inclusa la presa visione di documenti ed atti, nonchè sia garantito il regolare svolgimento della riunione con la con successiva proclamazione dei risultati delle votazioni.
Agli amministratori si applicano i requisiti di indipendenza e le norme di cui all’articolo 2475-ter del Codice Civile in ordine al conflitto di interessi

Art. 8 Presidente e Vicepresidente

II Presidente ha la rappresentanza legale del FONDO PMI SALUTE di fronte a terzi ed in giudizio, con i poteri di firma e di delega nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dal presente Statuto o attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
Spettano in particolare al Presidente i seguenti poteri:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea stabilendo il luogo, la data e l’ordine del giorno delle riunioni;
b) rappresentare di fronte a terzi ed in giudizio il FONDO PMI SALUTE con potere di firma degli atti associativi.
Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione – sulla base del principio dell’alternanza – su indicazione della parte datoriale e della parte sindacale secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo del presente Statuto.
Il Vicepresidente nominato dalla parte che non indica il Presidente, coadiuva il Presidente nella attività ad esso delegate dal presente Statuto e lo sostituisce in caso di temporanea impossibilità del Presidente ad
attendere ai propri compiti. La temporanea impossibilità dovrà essere accertata dal Consiglio di Amministrazione e votata a maggioranza dei suoi componenti con l’astensione del Vicepresidente.


Art. 9 Assemblea

L’assemblea rappresenta i Soci ed è composta da 12 (dodici) al massimo di 18 (diciotto) componenti indicati in parti uguali da parte datoriale e dalla parte sindacale a seguito di procedimento elettivo o di nomina stabilito da ciascuna delle parti e stabilita nel regolamento degli organi elettivi.
In via ordinaria l’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
In via straordinaria è convocata ogni qual volta lo richieda il Presidente o due terzi dei componenti dell’Assemblea.
Spetta all’Assemblea l’esercizio dei seguenti poteri:
a) definizione del numero, nomina, sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione prevedendone i compensi se deliberati ed eventuale limitazioni ai poteri di cui al precedente articolo 7;
b) approvazione degli eventuali Regolamenti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;
c) indicazione delle direttive per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.2;
d) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
e) modificazione dello Statuto nonchè lo scioglimento e liquidazione del FONDO PMI SALUTE;
f) nomina dei membri del Collegio Sindacale ed eventuale nomina del Revisore Legale prevedendo i compensi.
g) ingresso e esclusione di Soci;
h) deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali;
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino, in proprio o per delega, in tutte le convocazioni almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
Ai fini della validità delle delibere riguardanti le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, l’assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino, in proprio o per delega almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e la deliberazione è validamente assunta con la maggioranza assoluta dei presenti o presenti per delega.
Per deliberare lo scioglimento del FONDO PMI SALUTE, valgono gli stessi quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma precedente.
Le riunioni dell’Assemblea saranno annotate nel libro delle adunanze dell’Assemblea, il quale conterrà anche i relativi verbali redatti per atto pubblico.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito di verificare l’identità degli intervenuti, che sia garantito loro l’intervento ed il diritto a partecipare alla discussione
simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, inclusa la presa visione di documenti ed atti, nonchè sia garantito il regolare svolgimento della riunione con la con successiva proclamazione dei risultati delle votazioni; (ii) che sia presente un relatore verbalizzante.


Art. 10 Patrimonio

II patrimonio del FONDO PMI SALUTE è stabilito in Euro 50.000,00 (cinquantamila) interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed è composto:

a) dai contributi stabiliti a carico delle aziende o dei lavoratori dal vigente Contratto Collettivo o da eventuali accordi intercorsi tra parte datoriale e parte sindacale e da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
b) dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività del Fondo;
c) da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
d) dai contributi delle attività istituzionali e proventi di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rinvenienti da raccolte pubbliche occasionali;
e) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo al Fondo, e che non siano espressamente destinati al fondodi dotazione.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito al presente articolo, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione.
Al ricorrere delle condizioni di legge, il Fondo può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di associati, amministratori e altri componenti gli organi sociali.


Art. 11 Collegio Sindacale e Revisore dei Conti
Il Collegio Sindacale è costituito in forma collegiale pluripersonale fino ad un massimo di 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea in modo paritario tra parte datoriale e parte sindacale. Ilrappresentante del Collegio Sindacale viene nominato su indicazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Possono essere indicati e votati alla carica di componente del Collegio Sindacale esclusivamente professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, esercita il controllo contabile e la revisione legale dei conti qualora non sia nominato un Revisore, accerta la
regolare tenuta dei libri contabili e del bilancio, redigendone la relazione annuale.
La Funzione di Revisione Legale più essere attribuita solo ad un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali. Ai componenti del Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti si
applicano le previsioni di cui all’articolo 2399 del Codice Civile.

Art. 12 Bilancio

Gli esercizi ordinari di bilancio hanno inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio del FONDO PMI SALUTE è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascun evento.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno per esigenze motivate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.


Art. 13 Stallo Decisionale

Si verifica uno stallo decisionale (lo “Stallo Decisionale”) nel caso in cui, per due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o, a seconda ei casi, dell’Assemblea del FONDO PMI SALUTE, convocati per
deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto.
In seguito al verificarsi di una qualunque situazione di Stallo Decisionale:
(a) ciascun amministratore o Socio avrà diritto di chiedere che i rispettivi legali rappresentanti si riuniscano al fine di risolvere lo Stallo Decisionale entro 5 (cinque) giorni dalla data della ricezione della suddetta richiesta per cercare di raggiungere una soluzione allo Stallo Decisionale;
(b) successivamente, il Presidente del consiglio di amministrazione procederà a una nuova convocazione, a seconda del caso, del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea, per la prima data consentita dalle
applicabili disposizioni di legge e dal presente Statuto, in cui la materia oggetto di Stallo Decisionale verrà nuovamente inserita all’ordine del giorno;
(c) nel caso in cui in detta ulteriore riunione del Consiglio di amministrazione o, a seconda del caso, dell’Assemblea del FONDO PMI SALUTE, permanga una situazione di Stallo Decisionale sulla medesima
questione, ciascun Socio avrà diritto di adire il Libero Arbitratore previsto al successivo comma del presente articolo.
Le questioni oggetto di Stallo Decisionale in conformità a quanto indicato alla lett. c) del precedente comma sono deferite, su richiesta del Socio o Amministratore più diligente, alla cognizione esclusiva di un libero arbitratore nominato dal [presidente del Tribunale di Roma (il “Libero
Arbitratore”), secondo la seguente procedura:
(i) La richiesta di cui sopra dovrà essere inviata dal Socio richiedente, a mezzo telefax o PEC, al Libero Arbitratore e agli altri Soci e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione e dovrà
contenere un’indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo
Decisionale e la soluzione proposta da tale Socio.
(ii) Gli altri Soci che avranno ricevuto la richiesta di cui al comma precedente, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione, dovranno inviare, a mezzo telefax o PEC, al Libero Arbitratore, agli altri Soci e, per
conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione un’indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale Socio.
(iii) Il Libero Arbitratore dovrà, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla ricezione dell’indicazione degli altri Soci o, in mancanza, entro i 5 (cinque) giorni successivi al giorno entro cui tale comunicazione avrebbe dovuto essere inviata, rendere la sua determinazione che dovrà necessariamente essere o la soluzione proposta in conformità a quanto indicato nei precedenti paragrafi (i) e (ii), oppure una dichiarazione che nessuna di tali due soluzioni appare percorribile.
(iv) La determinazione di cui sub (iii) sarà vincolante per tutti i Soci e per il FONDO PMI SALUTE e dovrà essere eseguita senza indugio dagli amministratori del FONDO PMI SALUTE.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento del FONDO PMI SALUTE è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori. In caso di scioglimento/estinzione dell’ente, il Consiglio di Amministrazione, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.


Art. 15 Norme finali – Controversie
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto o nel Regolamento Attuativo o nel Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonchè la vigente normativa.
Per qualsiasi controversia è competente in esclusiva il Foro di Roma.
Firmato:
Emanuele FANTINI
Antonello Moser Faraone Notaio

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